Il Codice di Condotta per i Collezionisti d’Arte

E’ notizia recentissima quella dell’elaborazione, da parte di un gruppo di collezionisti qualificati provenienti da diverse parti del mondo, del primo “Codice di Condotta per i Collezionisti d’Arte” (https://ethicsofcollecting.org/), con l’obiettivo di porre il primo pilastro per un collezionismo responsabile e un miglioramento delle relazioni fra i vari protagonisti del mercato dell’arte, non sempre equi e trasparenti.  L’iniziativa può senz’altro essere ricondotta all’affermazione dei criteri ESG che sempre più permeano il mondo di oggi e che, oltre al risvolto etico che li contraddistingue, offrono un sicuro impatto sulla organizzazione che li adotta.

Il Codice, certamente da costruire personalizzandolo in base alle esigenze del singolo operatore, si presenta nei fatti come una policy di immediata fruizione e indica i principi guida che devono ispirare l’azione del museo/collezionista nei rapporti con gli artisti, i collezionisti, le istituzioni, le case d’asta e le altre figure del mondo artistico quali curatori, storici dell’arte, critici, fotografi e, non ultimo, il pubblico.

La policy, tra l’altro, deve prevedere una relazione con gli artisti improntata al rispetto delle loro idee creative e della loro indipendenza, promuovendo un equo compenso nei loro confronti ed evitando di accettarne le opere come benefit.

Quanto invece alla costruzione, manutenzione ed esposizione della collezione, il buon collezionista deve concludere i contratti di acquisto delle opere in forma scritta rispettando sempre il diritto di seguito degli artisti e prevendendo accuratamente, onde evitare il sorgere di future controversie, quali diritti vengono ceduti con la compravendita dell’opera, individuandoli nel dettaglio; le stesse regole valgono per i contratti di prestito e di commissione d’opera.

Il Codice suggerisce poi di adottare la forma scritta anche nei rapporti con le istituzioni e di regolare dettagliatamente i ruoli degli organi amministrativi nelle loro relazioni con gli altri operatori artistici, prevedendo inoltre che i collezionisti eventualmente inseriti nel board o negli organi di controllo, pure se con cariche onorarie, siano individuati in base alla competenza, al merito e alla capacità di promozione presso il pubblico e in generale gli stakeholder.

I rapporti con i galleristi e le case d’asta devono pure essere tracciati e, ove occorra, contrattualizzati e il Codice di Condotta deve contenere la previsione per cui, nel caso in cui l’artista sia rappresentato da un dealer, il Museo/collezionista tratti direttamente con questo.

Infine i musei/collezionisti devono interagire con curatori, storici dell’arte, critici, lavoratori del settore dell’arte e con il pubblico in modo corretto, trasparente e responsabile, sottoscrivendo, anche in questo caso, contratti scritti con i professionisti che prevedano un equo compenso e il riconoscimento del lavoro svolto. Non mancano poi, nel Codice, indicazioni relative al rispetto dei principi di diversity e inclusione a tutti i livelli.

In sintesi, il Codice di Condotta, oltre a indicare buone prassi di comportamento, spinge molto sulla contrattualizzazione dei rapporti sia in un’ottica di trasparenza ed equità che di prevenzione dei conflitti, sempre più frequenti e passibili di arrecare danno alle esposizioni.